Sunday, November 14, 2010

An important clarification from Ecclesia Dei (in Italian)

Il motu proprio Summorum Pontificum di S.S. Benedetto XVI dà facoltà a tutti i sacerdoti cattolici di rito latino, siano essi secolari o religiosi di celebrare nella forma extraordinaria del rito romano in tutto l’Orbe cattolico, usando il Messale di Giovanni XXIII ed. 1962, senza aver bisogno di alcun permesso né della Sede Apostolica né dell’Ordinario (cf. S.P. art. 2). Dare la licenza di celebrare in una parrocchia o in una rettoria spetta rispettivamente al Parroco o al Rettore (cf. S.P. art. 5 §3 e §5). Se la chiesa non avesse un Rettore designato, spetta al parroco del territorio, dove è ubicata la chiesa, dare la suddetta licenza. Il Motu Proprio all’art. 5 §3 stabilisce altresì che ai fedeli e ai sacerdoti che chiedono la celebrazione secondo il Messale del b. Giovanni XXIII, il parroco permetta le celebrazioni in questa forma extraordinaria anche in circostanze particolari. Trattandosi di una Santa Messa a conclusione di un convegno, si può legittimamente considerare una “circostanza particolare”, a condizione però che il sacerdote celebrante sia idoneo alla celebrazione e non giuridicamente impedito (cf. S.P. art. 5 §4).

1 comment:

  1. Thanks to Mr. Ivan Vassallo, a member of Pro Tridentina (Malta) for bringing this to our attention.

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