Tuesday, July 7, 2015

De usu extraordinario antiquae formae Ritus Romani

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Benedetto XVI

Il motu proprio Summorum Pontificum, con cui il 7 luglio 2007 Benedetto XVI ha libera­lizzato l’uso del Messale romano preconciliare, è stato pubblicato su­gli Acta Apostolicae Sedis, la gazzet­ta ufficiale della Santa Sede.

Il testo del documento appare sul fascicolo degli Acta, che porta la data 7 settembre 2007, alle pagine 777-781. Insieme ad esso, alle pagine 795-799, è stata pubblicata anche la lettera di accompagnamento che il Papa ha scritto ai vescovi della Chiesa catto­lica di rito latino.

La versione defini­tiva, e vincolante, del motu proprio Summorum Pontificum presenta al­cune variazioni:

  • Innanzitut­to al motu proprio è stato dato un sottotitolo ( De uso extraordinario antiquae formae Ritus Romani) che non c’era. 
  • All’articolo 1 poi il termi­ne conditiones è stata sostituito con la forma più corretta condiciones.
  • All’articolo 3 il termi­ne plerumque (la maggior parte delle volte) è stato sostituito con habitualiter (abitualmente), sen­za però che sia cambiata la sostan­za della disposizione. 
  • Più concreta invece la variazione presente all’ar­ticolo 5, comma 1: «Nelle parrocchie in cui esiste stabilmente (stabiliter) un gruppo di fedeli aderenti alla pre­cedente tradizione liturgica, il par­roco accolga volentieri le loro ri­chieste per la celebrazione della San­ta Messa secondo il rito del Messale romano edito nel 1962».  
  • Nella ver­sione originaria al posto del termine stabiliter, c’era continenter, che letteralmente vuol dire ininterrot­tamente e che poteva far erronea­mente pensare che un gruppo di fe­deli ha diritto alla Messa preconci­liare esclusivamente se si è costi­tuito stabilmente già prima della pubblicazione del motu proprio e non in conseguenza di esso. 
  • Un’al­tra variazione si trova all’arti­colo 7: «Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all’articolo 5 comma 1 non abbia ottenuto soddisfazione alla richiesta autorizazione da parte del parroco, ne informi il vescovo diocesano. Il vescovo è vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non vuole (non vult) provve­dere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Pontificia Com­missione Ecclesia Dei». In questo ca­so il verbo non vult, sostituisce l’o­riginario non potest (non può).
  • nel penultimo paragrafo della premessa si è corretta un'omissione, attribuendo a Giovanni XXIII il titolo di "Beato".
  • all'art. 7, dove si prevede il ricorso dei fedeli al vescovo contro il diniego del parroco, petita non obtinuerit (non abbia ottenuto quanto richiesto) è stato sostituito da petitam a parocho licentiam non obtinuerit (Non abbia ottenuto dal parroco il permesso richiesto).
Le modifiche anticiperebbero alcuni chiarimenti del preannunciato regolamento attuativo.

L'istruzione Universae Ecclesiae di applicazione, prevede inoltre alcune norme circa il ruolo dell'ordinario diocesano, del gruppo stabile di fedeli (grazie anche al contributo della FIUV, in particolare del consigliere maltese) e del sacerdote celebrante. Stabilisce la facoltà di recitare le lezioni della Messa in lingua volgare per le sole Messe lette, di celebrare il Triduo Sacro nella forma straordinaria. Prevede inoltre che nei seminari i futuri sacerdoti debbano imparare a celebrare secondo entrambe le forme del rito romano.

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