Benedetto XVI |
Il motu proprio Summorum Pontificum, con cui il 7 luglio 2007 Benedetto XVI ha liberalizzato l’uso del Messale romano preconciliare, è stato pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis, la gazzetta ufficiale della Santa Sede.
Il testo del documento appare sul fascicolo degli Acta, che porta la data 7 settembre 2007, alle pagine 777-781. Insieme ad esso, alle pagine 795-799, è stata pubblicata anche la lettera di accompagnamento che il Papa ha scritto ai vescovi della Chiesa cattolica di rito latino.
La versione definitiva, e vincolante, del motu proprio Summorum Pontificum presenta alcune variazioni:
- Innanzitutto al motu proprio è stato dato un sottotitolo ( De uso extraordinario antiquae formae Ritus Romani) che non c’era.
- All’articolo 1 poi il termine conditiones è stata sostituito con la forma più corretta condiciones.
- All’articolo 3 il termine plerumque (la maggior parte delle volte) è stato sostituito con habitualiter (abitualmente), senza però che sia cambiata la sostanza della disposizione.
- Più concreta invece la variazione presente all’articolo 5, comma 1: «Nelle parrocchie in cui esiste stabilmente (stabiliter) un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale romano edito nel 1962».
- Nella versione originaria al posto del termine stabiliter, c’era continenter, che letteralmente vuol dire ininterrottamente e che poteva far erroneamente pensare che un gruppo di fedeli ha diritto alla Messa preconciliare esclusivamente se si è costituito stabilmente già prima della pubblicazione del motu proprio e non in conseguenza di esso.
- Un’altra variazione si trova all’articolo 7: «Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all’articolo 5 comma 1 non abbia ottenuto soddisfazione alla richiesta autorizazione da parte del parroco, ne informi il vescovo diocesano. Il vescovo è vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non vuole (non vult) provvedere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei». In questo caso il verbo non vult, sostituisce l’originario non potest (non può).
- nel penultimo paragrafo della premessa si è corretta un'omissione, attribuendo a Giovanni XXIII il titolo di "Beato".
- all'art. 7, dove si prevede il ricorso dei fedeli al vescovo contro il diniego del parroco, petita non obtinuerit (non abbia ottenuto quanto richiesto) è stato sostituito da petitam a parocho licentiam non obtinuerit (Non abbia ottenuto dal parroco il permesso richiesto).
L'istruzione Universae Ecclesiae di applicazione, prevede inoltre alcune norme circa il ruolo dell'ordinario diocesano, del gruppo stabile di fedeli (grazie anche al contributo della FIUV, in particolare del consigliere maltese) e del sacerdote celebrante. Stabilisce la facoltà di recitare le lezioni della Messa in lingua volgare per le sole Messe lette, di celebrare il Triduo Sacro nella forma straordinaria. Prevede inoltre che nei seminari i futuri sacerdoti debbano imparare a celebrare secondo entrambe le forme del rito romano.
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